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  • QUANDO SI APRIRANNO LE NUOVE FINESTRE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO 2023?
    Le date ufficiosamente sono comprese nei giorni tra la seconda e l'ultima settimana del mese di luglio 2023...le operazioni sono tutte gestite tramite IoL e i relativi avvisi pubblicati sulle pagine degli UST provinciali...se si è in diritto di nomina è necessario controllare quotidianamente se vi sono proposte...anche sulla nuova app IO dovrebbero essere disponibili le proposte e le notifiche degli avvisi...
  • SONO IN GPS PRIMA FASCIA E SECONDA. COSA DEVO FARE?
    Dal 15 luglio sarà possibile aggiornare la domanda con la scelta delle sedi. Se in posizione utile su sostegno, qualora residuano posti dalla prima fase di nomine, si può ricevere una proposta per il ruolo, come già avvenuto lo scorso anno. Per ricevere una proposta di nomina a tempo determinato, negli schemi a seguire sono illustrate le principali novità.
  • SONO UN DOCENTE GIA' DI RUOLO SU SOSTEGNO DA ART. 59 MA RISULTO VINCITORE DI CONCORSO ORDINARIO 2020...COSA DEBBO FARE?
    Se si vuole mantenere l'attuale titolarità è necessario entrare in IoL e rinunciare espressamente ad ogni proposta; infatti, se non si esprime formale rinuncia, si corre il rischio di vedersi assegnata una sede anche d'ufficio, se si rientra nel contingente. Pertanto la titolarità attuale si perde a favore della nuova assegnazione. In alternativa si possono indicare solo alcune delle sedi su cui si è disponibili ad accettare l'incarico. Qualora queste non fossero disponibili si decade automaticamente dal diritto di nomina e si conserva la titolarità in essere.
  • COME AVVERRANNO LE IMMISSIONI IN RUOLO 2023?
    la situazione è molto eterogenea. I posti saranno attinti al 50% da GAE e 50% da GM. Per l'infanzia e primaria sono ancora valide le GM dei concorsi 2016 e successivi, mentre per gli altri ordini di scuola le percentuali non sono le stesse per tutte le GM. Qualora residueranno posti saranno riproposte nuovamente la call veloce e le immissioni in ruolo da 1° fascia GPS ma solo su sostegno. Di seguito tutte Le GM dei concorsi interessate alle operazioni per ogni ordine di scuola
  • CI SARANNO NUOVE IMMISSIONI GPS 1° FASCIA?
    Sì, come gli anni precedenti ma limitatamente ai posti su sostegno...le operazioni seguiranno l'iter già utilizzato nelle scorse tornate di immissioni...la proposta sarà però a Tempo Determinato, ed una volta superate le prove finali previste, si otterrà la titolarità nella sede di servizio con retrodatazione giuridica del contratto ma vincolo di permanenza almeno triennale...
  • Alcune sigle sindacali stanno ventilando la possibilità di recuperare lo scatto di anzianità bloccato del 2013. E 'vero?
    Con riferimento alle diffide, che in gran numero stanno pervenendo agli Uffici ed alle istituzioni scolastiche, con cui il personale interessato chiede la corretta applicazione della sentenza n.178/2015 della Corte costituzionale che ha sancito illegittimità del blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013 relativamente all'anno 2013, ci si limita a ribadire che, a legislazione vigente, l’anno 2013 non è utile al personale scolastico ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Il D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 ha infatti prorogato sino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con ulteriori modificazioni, dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010. Quest’ultimo articolo disponeva: «gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.» Mentre l’utilità ai fini stipendiali degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata grazie a successivi interventi normativi e negoziali, il 2013 non resta utile ai predetti fini. Quanto all’anno 2014, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 2014, recante “Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola” ha chiarito che lo stesso è utile per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Conclusivamente, se per l'anno 2014 non trova applicazione, il blocco previsto dalla manovra correttiva del D.L. n.78/2010 resta invece operativo per l'anno 2013, al momento non interessato da alcuna diversa indicazione normativa.
  • QUALI SONO LE DATE PER LE PROVE DI ACCESSO ALL'VIII CICLO TFA SOSTEGNO 2023?
    Ecco le date certe riguardanti le prove preselettive dei TFA per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno. 4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia; 5 luglio 2023 – Scuola Primaria; 6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado; 7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado. Le date sono contenute nel Decreto 694 del 30/05/2023 del Ministero dell’Università che si allega a questo articolo. Oltre al decreto relativo alle date in cui si terranno le prove preselettive, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 691 del 29-05-2023, con il quale è stato stabilito che per l’accesso all’ ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti aventi almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento..
  • I docenti con tre anni di servizio sul sostegno accedono direttamente al corso?
    La risposta che possiamo dare oggi è purtroppo no. Chi si trova in questa condizione potrà evitare il test preselettivo, ma dovrà affrontare le successive prove previste dal bando dell’università a cui si iscriverà. E quindi dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo di 21 punti. Chi avrà superato scritto ed orale potrà godere della riserva di posti del 35%. Ovvero se ci sono 100 posti a bando per le superiori, 35 dovranno essere riservati a chi ha tre anni di servizio sul sostegno.
  • CHE VUOL DIRE RISERVA DEL 35% AI TRIENNALISTI NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE?
    Coloro i quali hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni 1) accedono direttamente alle prove scritte e orali, senza dover sostenere il test; 2) hanno diritto, qualora superino le prove col punteggio di 21/30, a una riserva di posti pari al 35% della graduatoria finale. In sostanza, su 100 posti, sino a 35 sono riservati a loro. Possono capitare diverse situazioni: se su 100, a superare le prove sono 20 triennalisti, entrano in 20 e gli altri 80 posti sono distribuiti agli altri. Se su 100, 50 triennalisti superano la prova con punteggi migliori degli altri, entrano ovviamente in 50. Se su 100, in 20 hanno punteggi migliori degli altri, altri 40 hanno superato la prova con punteggio inferiore degli altri, scatta la “riserva”: entrano, dopo i 20 già inseriti per merito, i “migliori 15” sino a occupare i posti destinati alla riserva. Aggiungo inoltre due elementi che possono “sfuggire” perché compresi in altri decreti, di natura per così dire “ordinamentale”, ovvero che reggono la generalità dei bandi sino a disposizioni modificative. Il primo, riguarda due ulteriori categorie che accedono direttamente alle prove scritte, ai sensi del DM 92/2019, a seguito delle modifiche intervenute con il DM 90/2020, articolo 4 comma 3 bis: ” i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″. Infine, per coloro che effettuano il test, “il doppio dei posti messo a disposizione” va calcolato sul numero autorizzato, sulla base dell’articolo 4 comma 3 del DM 92/2019. Per cui, per restare al nostro esempio di prima, posto che una procedura abbia 100 posti autorizzati, accedono alle prove scritte, oltre alla platea di esonerati dal test, i primi 200 al test (oltre agli eventuali candidati con punteggio pari al duecentesimo).
  • E in caso di parità di punteggio?
    Secondo il DM 92/2019 modificato dal Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
  • FINO A QUANDO E' POSSIBILE INSERIRSI NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS?
    La finestra su IOL è aperta ancora fino alle ore 14,00 del 27 aprile
  • ELENCHI AGGIUNTIVI GPS: cosa posso modificare aggiungere?
    In questa fase si potranno aggiungere i soli titoli di accesso alla 1° fascia per coloro che hanno conseguito abilitazioni o titoli di specializzazione, o titoli e servizi mai dichiarati prima e conseguiti comunque non il 31 maggio 2022. Non potranno , quindi, essere inseriti titoli conseguiti successivamente alla scadenza delle domande di aggiornamento/inserimento biennale (31 Maggio 2022) poiché non è una domanda di aggiornamento.
  • ELENCHI AGGIUNTIVI GPS: chi può inserirsi?
    colui che: 1.Ha conseguito un titolo abilitante tramite procedura concorsuale in precedenza senza averlo mai prima dichiarato od ottenuto successivamente all’ultimo aggiornamento ed è comunque presente nelle GPS in altre fascia e\o cdc ; 2.Ha conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno tramite TFA in precedenza senza averlo mai prima inserito o lo conseguirà entro il prossimo 30 giugno ; 3.Ha conseguito un titolo di riserva(N, ecc.) o di precedenza ed è inserito negli elenchi speciali della massima occupazione entro la scadenza dei termini previsti per la domanda Potranno inserirsi con riserva in attesa del riconoscimento dei titoli coloro che hanno conseguito un titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno all' estero, con le clausole previste dalla OM 112/22..
  • Ruolo sostegno da GPS, se ho abbandonato il servizio posso fare la domanda delle 150 scuole?
    Ho abbandonato il servizio, posso fare la domanda per ottenere il ruolo sul sostegno da GPS? Non si può dare una risposta univoca, dipende da come ho ottenuto la supplenza che ho abbandonato – ovvero sono stato scelto dalle graduatorie d’istituto o dalle graduatorie provinciali? Abbandono di servizio dalle graduatorie d’istituto E’ il caso più semplice, in base alla normativa, se ho lasciato una supplenza ottenuta sulla base di una graduatoria non potrò più ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse – ovvero anche per il prossimo anno scolastico. Abbandono di servizio dalle GPS Se ho lasciato una supplenza ottenuta sulla base delle GPS, perdo la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS. Non potrò quindi presentare la domanda per la scelta delle 150 scuole. Il nostro consiglio in questo caso è comunque di provare a presentare l’istanza.
  • ELENCHI AGGIUNTIVI GPS: Cosa bisogna fare oltre alle procedure di scioglimento delle riserve?
    Chi si inserirà in una fascia e tab corrispondente alla 1, passando da un'altra fascia (per es: da tab 4 a tab 3, per il I e II grado) dovrà importare ( dalla funzione relativa ad "importa titoli") i titoli dichiarati coerenti,uno per uno; i servizi ,invece, resteranno immodificabili alla data della precedente dichiarazione. Chi si inserisce per esempio sul sostegno per la prima volta dovrà inserire tutti i titoli e i servizi conseguiti entro il 31 maggio ad eccezione di quello di accesso e potrà inserire la scelta delle 20 scuole per le supplenze brevi e temporanee da graduatorie interne.
  • QUAL'E' L'INDICE DI AFFOLLAMENTO PREVISTO DALLE NORME PER LA SICUREZZA IN AULA SCOLASTICA?
    L'INDICE DI AFFOLLAMENTO PREVISTO DAL D.M. 18 DICEMBRE 1975 E' 1,80 MQ /ALLIEVO PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO E 1,98 MQ /ALLIEVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
  • Quali sono gli allegati da inserire nella domanda di utilizzazione?
    Gli allegati da inserire nella domanda di utilizzazione dipendono dai titoli e dalle esigenze che vuoi dichiarare. In generale, devi allegare la dichiarazione dell’anzianità del servizio (Allegato D), la dichiarazione della continuità del servizio (Allegato F), la dichiarazione delle esigenze di famiglia e dei titoli culturali e eventualmente la dichiarazione della precedenza che richiedi. Gli allegati vanno caricati prima della compilazione della domanda, seguendo le istruzioni per la gestione degli allegati su Istanze OnLine.
  • NELLA MOBILITA' PRIMA FASE COMUNALE PER PASSAGGIO DI RUOLO POSSO FAR VALERE IL PUNTEGGIO PER ESIGENZE FAMILIARI?
    NO, IN QUESTA FASE NON E' POSSIBILE FAR VALERE IL PUNTEGGIO PER ESIGENZE DI FAMIGLIA.
  • QUALI SONO I TEMPI PER CHIEDERE UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2023?
    Docenti infanzia,primaria, secondaria di 1° e 2° grado dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (on line) Docenti di religione cattolica e personale educativo dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (cartacea) Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023 (cartacea) Con la mobilità annuale è possibile presentare sia domanda di assegnazione che di utilizzazione. Mentre le assegnazioni provvisorie sono destinate ai ricongiungimenti, l’art. 2 del CCNI utilizzazioni -assegnazioni chiarisce chi può chiedere l’utilizzazione.
  • QUALE MODULO DEBBO UTILIZZARE PER LE PRECEDENZE NELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE?
    LA MODULISTICA DI SOLITO E' LA SEGUENTE: ART 5 COMMA 8 - SOPRANNUMERARI PARZIALI O TOTALI PER CONTRAZIONE SU ORGANICO DI FATTO ART 2 COMMA 1 LETTERA A - DOCENTI IN ESUBERO SULLA PROVINCIA ART 2 COMMA 1 LETTERA E - CDC IN ESUBERO CHE CHIEDONO ALTRO RUOLO O POSTO SOSTEGNO SENZA TITOLO ART 2 COMMA 1 LETTERA F - TITOLARI DI POSTO COMUNE CHE CHIEDONO SOSTEGNO , SCUOLE AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFF., LINGUA STRANIERA PRIMARIA, SCUOLA OSPEDALIERA,SCUOLA CARCERARIA, CPIA. ART 2 COMMA 1 LETTERA G - DOCENTI CHE HANNO FREQUENTATO CORSI DI RICONVERSIONE SU SOSTEGNO
  • l'Assegnazione provvisoria provinciale su sostegno, in assenza del titolo di specializzazione è possibile'?
    L'assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo è possibile solo tra province diverse. ART. 7 comma 14 CCNI
  • Quali dichiarazioni vanno allegate alla domanda di assegnazione provvisoria?
    Le dichiarazioni che vanno allegate alla domanda di assegnazione provvisoria dipendono dal motivo per cui si richiede il trasferimento. In generale, si deve sempre allegare il documento “Esigenze di famiglia” (o allegato analogo) che attesta il ricongiungimento al coniuge, al genitore, ai figli o ad altri parenti o affini. Inoltre, si possono allegare altri documenti per usufruire di eventuali precedenze, come ad esempio: Precedenza per figli sino 6 anni o sino 12 anni1; Precedenza assistenza al coniuge, al figlio, al fratello o la sorella, al genitore, alla tutela legale o a parente o affine entro il secondo grado1; Precedenza cure continuative1; Precedenza disabile articolo 21 o handicap grave art. 33 comma 61; Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno o servizio su sostegno; Precedenza amministratore Ente Locale, aspettativa sindacale, assistenza coniuge militare.
  • Qual'è il punteggio da indicare nella domanda di utilizzazione?
    Il punteggio da indicare nella domanda di utilizzazione dipende dai titoli e dal servizio che hai prestato. Per calcolarlo devi usare la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità. Il punteggio per le utilizzazioni si calcola usando le tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda. E quindi il servizio preruolo vale 3 punti per i primi 4 anni e 2 per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per il servizio di ruolo – vale quello del ruolo di appartenenza – bisognerà invece calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, spettano 2 punti ogni anno per i primi cinque e tre punti per ogni anno successivo ai primi cinque. Per attribuire il punteggio riferito alla domanda di utilizzazione, basta prendere il punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023 e aggiungere 6 punti per l’anno in corso (ed eventualmente due o tre punti per la continuità).
  • QUAL'E' L'ORDINE DI PRIORITA' PER LE PRECEDENZE?
    L'ORDINE DI PRIORITA' E' IL SEGUENTE: LETTERA A) NON VEDENTI LETTERA B) EMODIALIZZATI LETTERA C) TRASFERITI D'UFFICIO O SOPRANNUMERARI CHE CHIEDONO IL RIENTRO NELLA SEDE DI PRECEDENTE TITOLARITA' LETTERA D) DISABILI ART 21 LEGGE 104 LETTERA E) GRAVI PATOLOGIE E CURE CONTINUATIVE LETTERA F) DISABILITA' PERSONALE CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA' ART 33 COMMA 6 LEGGE 104 LETTERA G) ASSISTENZA GENITORE CHE ASSISTE FIGLIO DISABILE LETTERA H) CONIUGE CHE ASSISTE CONIUGE DISABILE LETTERA I ) FIGLIO CHE ASSISTE GENITORE LETTERA L) LAVORATRICE MADRE DI FIGLI MINORI ENTRO I 6 ANNI LETTERA M) LAVORATRICE MADRE DI FIGLI MINORI ENTRO I 12 ANNI SOLO ASS. PROVV. INTERPROVINCIALI LETTERA N) ASSISTENZA PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO O ENTRO IL TERZO GRADO A DETERMINATE CONDIZIONI LETTERA O) PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO LETTERA P) CONIUGE MILITARE LETTERA Q) AMMINISTRATORI LOCALI LETTERA R) RIENTRO DALL'ASPETTATIVA SINDACALE
  • Il docente titolare su posto comune che svolge servizio su sostegno con il titolo ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio doppio nella graduatoria interna sia per il ruolo che per il pre-ruolo?
    No. Il servizio svolto sul sostegno, per il docente titolare su posto comune, non può essere valutato con doppio punteggio, che spetta soltanto ai docenti titolari sul sostegno. L’anno di servizio sarà, quindi, valutato normalmente con 6 punti.
  • Nella mobilità territoriale in quali casi viene riconosciuto il punteggio doppio?
    La mobilità territoriale è il trasferimento di un docente da una scuola o provincia a un’altra, per motivi personali o professionali. Il punteggio doppio viene riconosciuto in alcuni casi specifici, legati al servizio sul sostegno. Secondo le tabelle di valutazione del CCNI, il punteggio di servizio sul sostegno si valuta doppio per: il docente titolare sul sostegno, nella graduatoria interna di istituto o per la mobilità territoriale e professionale se chiede sempre sostegno il docente titolare su materia, nella mobilità territoriale e professionale se chiede sostegno e ha il titolo di specializzazione In entrambi i casi, il punteggio doppio si applica sia al servizio in ruolo che al servizio pre-ruolo, purché svolto con il possesso del titolo di specializzazione
  • Devo inserire anche l'anno scolastico in corso nell'allegato D della domanda di assegnazione e utilizzazione?
    Sì. Infatti nell'utilizzazione il punteggio da valutare è quello delle G.I. a cui aggiungere 6p (o 12p se prestato su sostegno) mentre nell'assegnazione provvisoria vanno valutate le esigenze di famiglia rispetto all'anzianità di servizio, a differenza della mobilità territoriale e professionale, ma comunque l'anno in corso va considerato nell'allegato D.
  • Una docente non residente con l’assistito, ma residente in un comune diverso, può usufruire dei tre giorni di 104 anche se le due sorelle, anch’esse residenti in altro comune, si rifiutano di firmare il consenso?
    Con una recente modifica legislativa, dal 13/8/22 è stato eliminato il principio del “referente unico” che impediva a più aventi diritto (fatta eccezione per i genitori)di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Il nuovo articolo 33 della l.n. 104/92 stabilisce, infatti, che (fermo restando il limite dei tre giorni di permesso mensile) per l’assistenza allo stessa persona con disabilità grave il diritto può essere riconosciuto a più aventi diritto, che possono fruire dei permessi in via alternativa tra loro. Per il settore privato l’INPS, con messaggio3096/22, ha comunicato che è possibile richiedere la fruizione alternativa dei permessi presentando domanda attraverso i consueti canali.
  • Come si calcolano i 3gg + 6gg permessi retribuiti art. 15 e art. 15 comma 2 per i docenti in part-time verticale?
    In merito al rapporto di lavoro part-time verticale è intervenuta l' Aran che ha indicato le modalità di calcolo dei 3 gg. x motivi personali e dei 6 gg. di ferie. A tal proposito l' Aran ha precisato che i gg. di cui si tratta vanno rapportati ai gg. lavorativi nella settimana, quindi 5 x i docenti con rapporto full - time, tenendo conto dei gg. in cui è distribuito l' orario settimanale prestato dal docente in part - time. Premesso quanto sopra, ipotizzando che le 12 h del docente della Scuola Primaria siano distribuite in 3 gg. sui 5 settimanali di lezione, i 3 gg. x motivi personali vanno rapportati a 3/5 dei gg. settimanali e, di consecioè guenza, al docente spettano 3 g x 3/5 = 9/5, cioè 1,8 gg. che si arrotondano a 2. I 6 gg. di ferie x 3/5 (cioè 3 gg. lavorativi sui 5 della settimana, come detto in precedenza) corrispondono a 18/5 gg., ovvero a g. 3,6, arrotondati a 4.
  • il calcolo dei giorni di assenza per congedo parentale si deve effettuare tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto oppure per i soli giorni nei quali chi lo richiede risulterebbe essere in servizio?
    Secondo il parere dell' ARAN, il docente in part-time verticale che si avvale ad es. del congedo parentale per un periodo plurisettimanale che comprende ovviamente le giornate non lavorative previste dal contratto stipulato con l' istituzione scolastica, deve vedersi conteggiare come congedo tutti i gg. del calendario e, quindi, anche quelli in cui non è tenuto alla prestazione lavorativa, in quanto non si concretizza l' effettiva ripresa del servizio al termine dei gg. di congedo disposta dal D.Lgs 151/01 e trasfusa nei CCNL dal 2001 ad oggi. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come ad es. durante la pausa natalizia, il docente lavoratore o lavoratrice è tenuto ad esplicitare la propria disponibilità a partecipare agli eventuali incontri collegiali durante il suddetto periodo, onde non vederselo conteggiare ininterrottamente quale congedo parentale. Si suggerisce, all' atto della richiesta del congedo, ad es. dal lunedì al mercoledì, giorni di effettivo servizio, di dare la propria disponibilità a partecipare ad eventuali impegni collegiali programmati dal giovedì al sabato delle settimane di congedo parentale, proprio per non vedersi conteggiare i gg. in cui non si è tenuti alla prestazione lavorativa.
  • un docente coniuge di una persona già 104 art.3 comma 3 ha diritto alla fruizione di congedo biennale o frazionato per l’assistenza post trapianto?
    Il congedo biennale spetta per l'assistenza del parente disabile grave (certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge104/1992). Il primo beneficiario è il coniuge convivente con il disabile. Come dispone la norma, la durata del congedo non può superare i due anni complessivi che possono essere fruiti sia in via continuativa sia in via frazionata (a giorni ma non ad ore). La durata è quindi di due anni (24 mesi) e non di due anni scolastici. La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno. Tuttavia il Decreto Legislativo 119/2011, riformulando l’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, ha introdotto l’eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. Questa eccezione, consente la concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero, momento in cui la persona può necessitare, spesso ancora più del solito, della vicinanza di un parente. Per fruire del congedo retribuito (frazionato o completo) il lavoratore deve presentare una specifica domanda , allegando documentazione, dichiarazioni, indicazioni. Si allega fac-simile della domanda.
  • Qual'è il punteggio da attribuire in graduatoria interna alle docenti titolari su infanzia con laurea anche in scienze della formazione ad indirizzo primaria?
    A causa della diversificazione fra il titolo utile x l' insegnamento nella Scuola dell' Infanzia e quello richiesto x l' insegnamento nella Scuola Primaria, alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria x tale ruolo, in possesso di una docente della Scuola dell' Infanzia, vanno attribuiti 5 p. in graduatoria interna d' istituto, in quanto trattasi di altro titolo rispetto a quello richiesto x l' accesso al ruolo di appartenenza, altrettanto dicasi x la Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sezione Scuola dell' Infanzia, se tale titolo è in possesso di una titolare della Scuola Primaria.
  • Come posso verificare la corrispondenza di alcuni esami universitari vecchio ordinamento o non più erogati con altri di simile denominazione ai fini del riconoscimento dei CFU?
    Si può consultare la Tab. A/4 annessa al DM 39/98 e trasfusa nella normativa vigente.
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