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AGGIORNAMENTO GPS: LE FAQ DEL MINISTERO


È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?


Per le problematiche tecniche inerenti alla compilazione dell’istanza il numero nero è: Telefono 080 926 7610 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30, esclusi festivi)

Per problematiche amministrative inerenti alla compilazione dell’istanza l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):Telefono06 5849 4500(dal lunedì al mercoledì 10.00/13.00 e 15.00/17.00, giovedì e venerdì 10.00/13.00)Email urp@istruzione.it


Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare, ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alla funzione dedicata dell’area riservata del portale ministeriale “Profilo–>Gestione profilo–> Modifica dati personali”.


Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

  • TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi

  • TAB1-B18 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB2-B16 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB3-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB4-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB5-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB6-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB7-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

  • TAB8-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

  • TAB8-B11 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado

  • TAB9-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata

  • TAB9-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

  • TAB10-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata

  • TAB10-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 31 maggio 2022 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati. Infine, dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza e tutti i titoli di preferenza, che altrimenti non verranno riconfermati nelle GPS.


Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì; l’istanza può essere modificata, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande. Se la domanda era stata precedentemente inoltrata, dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso, il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso il sistema effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.


Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili”, in corrispondenza della sezione d’interesse, sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso e dei titoli descritti nella FAQ n. 3, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nel 2022 o nel 2020, in quanto sono stati già valutati dagli uffici.


Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero. Come previsto all’articolo 7, comma 12, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:1. titolo di studio conseguito all’estero;2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi. La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento.


Come modificare la provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

Per la sostituzione della provincia si rimanda all’articolo 3, comma 7, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024.Inoltre, la sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata, il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.


Quali dati sono precompilati a sistema?

Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, le preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.

Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.


Al punto B.13 della tabella di valutazione A/1, al punto B.11 della tabella di valutazione A/2, al punto B.7 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/10 e al punto B.6 delle tabelle di valutazione A/7 e A/8 (Dottorato di ricerca) può essere compreso il Dottorato svolto presso Università estere?

Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro.


Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.


Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua straniera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?

No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.


Le Tabelle allegate all’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 prevedono l’attribuzione di 0,5 punti per le “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti” e non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati?

Si.


È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal Fondo di integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.


Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classi di concorso?

Si.


Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio. I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all ’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.


Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?

I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato. Tale servizio, a norma dell’art. 15, comma 1, secondo capoverso, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, continuerà ad essere valutato distintamente sulle due classi di concorso, anche per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.


Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?

Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso A-22. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, utilizzarli per inserirmi anche nelle graduatorie di II fascia della classe di concorso A-12?

Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso A-12 dalla disciplina vigente. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, inserirmi anche nella second-a fascia della classe di concorso A-22?

Si. Infatti, i requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?

Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26”, in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, occorre cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”. L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso” selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:– “A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli– e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste. Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci”. Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile: cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria”, per inserire una ulteriore graduatoria; oppure cliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.


Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:– per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;– per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado. Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico. Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado. Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’ a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.


Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.


Nell’inserire la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 non è presente la voce “Percorsi di specializzazione di cui al D.M. 92/2019”, ma soltanto “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione”. Cosa dobbiamo flaggare? “

Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell’art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato uno degli otto cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.


Ho conseguito il titolo di specializzazione all’estero, ma i corsi a cui ho partecipato non avevano una selezione all’ammissione. Alla sezione A.2 della Tabella A/7 cosa devo selezionare?

Dovrà essere selezionata la voce “Nessuna selezione”.


Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.


Sono stato convocato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato convocato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.


Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.


Sono laureato in Scienze Motorie e ho prestato servizio nella scuola primaria quale insegnante di Educazione motoria. Come verrà valutato?

Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).


Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex D.M. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al D.M. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.


Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2024. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2024 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.


Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2024/25 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’ a.s. 2025/26.


Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione istanze?

Il servizio potrà essere dichiarato fino alla data di presentazione dell’istanza. L’eventuale periodo utile mancante alla maturazione del punteggio intero potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie.


Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Ho due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a più classi di concorso. Posso ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione?

Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.


Ho un servizio fino al 30 giugno/31 agosto che già raggiunge i 180 giorni. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Il servizio deve essere comunque chiuso alla data di presentazione dell’istanza o al massimo alla data prevista per la chiusura delle istanze.


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