Dalla sua istituzione con la 107/15 è apparsa la figura del docente di potenziamento. Questa figura nel corso degli anni è stata e continua ad essere utilizzata nei modi più disparati all'interno delle scuole.
FACCIAMO DEI CHIARIMENTI:
Il docente di potenziamento fa parte dell'organico dell'autonomia ai sensi dell'art. 28 comma 3 del CCNL 2016-18 ancora in vigore.
Non c'è un SOLO docente di potenziamento. Tutto il personale insegnante della medesima classe di concorso può ricoprire tutta o in parte il potenziamento. Spetta al DS distribuire gli incarichi, previo magari il consenso degli interessati. Ma se ci sono particolari esigenze di servizio debitamente motivate e non altrimenti risolvibili il docente non può rifiutarsi.
Per chiarire comunque l'utilizzazione di questa parte di personale si riporta qui la circolare dell'USR Abruzzo prot. 12987 del 21 Ottobre 2022
"...Pervengono quesiti circa la sostituzione del personale docente in caso di assenze brevi e alla possibilità di ricorrere ai docenti facenti parte dell’organico del potenziamento. In tali casi le scuole debbono prioritariamente utilizzare eventuale personale in esubero a disposizione e, in mancanza, si può far ricorso ai docenti dell’organico potenziato, ma alle condizioni di seguito riportate. L’organico del potenziamento nasce allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa e l’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. Di conseguenza l’assegnazione del docente utilizzato sul potenziamento deve essere prevista nel PTOF e, pertanto, disposta all’inizio dell’anno scolastico. Quindi nel PTOF devono essere obbligatoriamente definite le attività di potenziamento e organizzative, nonché l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato. Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni. In subordine, le scuole possono disporre le sostituzioni del personale assente per brevi periodi, assegnando ai docenti in servizio ore eccedenti, nel limite delle risorse assegnate annualmente dal Ministero. Nel caso in cui le soluzioni prospettate non risultino praticabili o sufficienti, le SS.VV., al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, e a 15 giorni nella scuola secondaria. È, invece, preclusa la possibilità di utilizzo del docente di sostegno per le sostituzioni dei colleghi assenti, laddove tale utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia del progetto d’integrazione didattica dell’alunno disabile. Infatti, la nota ministeriale n. 9839/2010 recita: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Pervengono, inoltre, segnalazioni circa l’assegnazione ai docenti titolari in servizio sull’organico del potenziamento delle ore relative alle attività alternative alla religione cattolica. Al riguardo si segnala che la circolare sugli organici 14603 del 12/04/2022 precisa che: “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”. Docenti di educazione motoria Pervengono, inoltre, a questo Ufficio richieste di chiarimenti relativamente all’attribuzione delle ore di programmazione per i docenti incaricati dell’insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria. Al riguardo, si fa presente che il M.I. con nota n. 2116 del 9.09.2022, in apposito paragrafo, ha chiarito che: “L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022”.
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