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Le ferie del Personale Docente


con la presente desideriamo rappresentare il quadro normativo circa le Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a TI e a TD. 

In particolare, i riferimenti normativi sono contenuti nel CCNL:

e in

FERIE

Il Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30gg di ferie all'anno (per 12 mesi lavorati).

Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all'anno (per 12 mesi lavorati).

Questo significa che per i contratti

  • che iniziano successivamente all'1/9,

  • con scadenza al 30/6,

  • di supplenza breve,

si dovranno calcolare le ferie in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.

 

Le ferie vanno chieste al DS e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali).

 

Il Personale Docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche; vanno quindi esclusi quelli destinati

  • agli scrutini,

  • agli esami di Stato,

  • alle attività valutative

  • agli impegni collegiali

  • ...

FERIE ESTIVE

Le ferie estive, pertanto, possono essere godute nei periodi di sospensione delle attività didattiche, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività, pianificati prima del 1° settembre successivo).

Nella richiesta al DS delle ferie estive vanno coperti 6gg alla settimana (lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero) e non vanno richieste le domeniche, nè le festività.

Il DS ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti).

 

I Docenti

  • a TD al 31/8 e a TI non hanno (di solito) problemi a fruire delle ferie nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano annuale attività o poche altre eccezioni).



  • a TD al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro dedicata (v. paragrafo seguente)

 

DOCENTI TD AL 30/6

I Docenti con contratto TD al 30/6, non potendo utilizzare le ferie nel periodo estivo, devono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche tra l'inizio e la scadenza del loro contratto:

  • vacanze natalizie,

  • vacanze pasquali,

  • giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),

  • periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).

In questi casi il DS invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche; qualora questi non provveda, il DS può mettere il Docente in ferie d'ufficio in tali periodi (e si dà luogo a monetizzazione solo per EVENTUALI giorni residui).

DOCENTI CON SUPPLENZE BREVI

I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un'indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.

FERIE DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE

Durante le attività didattiche, la fruizione delle ferie è consentita solo

  • per un massimo di 6 giorni,

    • dopo autorizzazione del DS,

    • con la necessità di sostituzioni


      (senz'oneri per lo Stato),

    • con decurtazione del monte ferie annuale


      (32-6 gg. oppure 30-6 gg.).

 

NB

In caso di necessità si può prevedere l'utilizzo di altri istituti:

1. CON AUTORIZZAZIONE DEL DS

  • permessi brevi art 16 CCNL 2006/2009,

  • scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto;

2. CONCESSI A DOMANDA

  • permessi per motivi personali

    • art 15 c 2 CCNL 2006/2009 Docenti TI,

    • art 35 cc 12 e 13 CCNL 2019/2021 Docenti TD


      (con motivazione debitamente specificata e giustificazione al rientro).

FERIE NON FRUITE

MONETIZZAZIONE

Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di

  • decesso, malattia e infortunio,

  • risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,

  • congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54

RINVIO ALL'A.S SEGUENTE

In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, ...) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a TI entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

PART TIME 

I Docenti in part time

  • orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

  • verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell'a.s.: se si è lavorato lunedì, martedì e mercoledì

    • si avranno metà (3/6) giorni di ferie,

    • ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.

A cura di Valentina Cervi -GILDA FERRARA


 
 
 

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