
Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità 2025/2028, ci sarà una rivoluzione nei punteggi per le graduatorie interne di istituto.
Questi punteggi saranno fondamentali per individuare i docenti perdenti posto e per assegnare le cattedre orario esterne (COE) ex novo, sia all’interno dello stesso comune che al di fuori del comune di titolarità.
Le graduatorie di istituto dovranno essere redatte entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità.
Inizialmente, queste graduatorie serviranno solo per individuare i docenti perdenti posto, ma se aggiornate entro i primi di settembre 2025, potranno essere utilizzate anche per decidere chi occuperà una COE ex novo.
Tutti dovranno presentare istanza
In passato, i docenti titolari da anni in una scuola aggiornavano la loro posizione facilmente.
Con il nuovo CCNI 2025/2028, i punteggi cambieranno retroattivamente per il servizio di anzianità pre-ruolo, la continuità del servizio nella scuola di titolarità e il punteggio per i figli di età inferiore ai 6 anni o tra 6 e 18 anni.
Di conseguenza, tutti i docenti, anche quelli storici, dovranno presentare la scheda dei punteggi, suddivisa in tre parti:
Anzianità del servizio
Esigenze di famiglia
Titoli generali
Ogni punteggio dichiarato dovrà essere autocertificato tramite allegati specifici: allegato D (anzianità del servizio), allegato F (continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità), dichiarazione delle esigenze di famiglia e dichiarazione di tutti i titoli culturali dichiarati nella scheda.
Le novità sui punteggi
La prima novità riguarda l’anzianità del servizio preruolo. Ogni anno di servizio svolto vale 4 punti nell’anno scolastico 2025/2026, 5 punti nell’anno scolastico 2026/2027, 6 punti nell’anno scolastico 2027/2028.
ESEMPIO: Ecco come si calcola con le nuove regole per un docente che ha 5 anni di servizio preruolo nella scuola secondaria di II grado :
Servizio preruolo nello stesso grado di istruzione di titolarità:
2025/2026: 20 punti
2026/2027: 25 punti
2027/2028: 30 punti
Servizio preruolo in un grado diverso:
Per titolare ruolo infanzia
il preruolo primaria
PUNTI 3 annui
Il preruolo secondaria I o II grado
PUNTI 3 per i primi 4 anni
PUNTI 2 per i successivi
Per titolare ruolo primaria
il preruolo infanzia
PUNTI 3 annui
Il preruolo secondaria I o II grado
PUNTI 3 per i primi 4 anni
PUNTI 2 per i successivi
Per titolare ruolo secondaria I grado
il preruolo secondaria II grado
PUNTI 3 annui
Il preruolo infanzia/primaria
PUNTI 3 per i primi 4 anni
PUNTI 2 per i successivi
Per titolare ruolo secondaria II grado
il preruolo secondaria I grado
PUNTI 3 annui
Il preruolo infanzia/primaria
PUNTI 3 per i primi 4 anni
PUNTI 2 per i successivi
Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio preruolo è stato svolto su sostegno ed in possesso di specializzazione
Un’altra novità è il punteggio della continuità del servizio nella scuola di titolarità:
Nello specifico, per il servizio di ruolo prestato, ininterrottamente, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti punti 12; per ogni ulteriore anno entro il quinquennio punti 5; per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio punti 6. In sostanza, per il servizio svolto secondo quanto detto:
dopo i primi tre anni sono attribuiti punti 12;
poi per ulteriori due anni punti cinque ogni anno;
dal sesto anno in poi punti sei ogni anno.
TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ MOBILITA’ VOLONTARIA
ANNI DI CONTINUITA’:

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ DEL SERVIZIO PER MOBILITA’ DI UFFICIO:
Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria.
Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2023-2024, ha già il diritto subito al riconoscimento di 4 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto.
Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

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