CASSINO – Docente illegittimamente scavalcata in graduatoria di nomina: il Tribunale ne accoglie il ricorso
Il Tribunale di Cassino, con Ordinanza Collegiale rg.23/2023 del 14/03/2023, ha accertato l’illegittimo funzionamento dell’algoritmo che gestisce le GPS e ha condannato il Ministero dell’Istruzione alla nomina con contratto annuale ad una docente precaria. La docente, visto che nel mese di Settembre 2022 all’esito delle nomine per la provincia di Latina, si è vista scavalcare da alcuni docenti con punteggio minore nelle nomine per i contratti a tempo determinato. sezione Lavoro del Tribunale di Cassino.
Il tribunale, con Ordinanza Collegiale del 14 marzo scorso, ha dichiarato l’illegittimità della procedura: la docente è stata dichiarata “rinunciataria” dal sistema informatico, provocando l’espulsione definitiva dalla procedura di convocazione per tutto l’anno scolastico 2022/2023.
Il giudice, nell’ordinanza, ha così testualmente sentenziato:
Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un’implicita rinuncia all’assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.
La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia – si legge ancora – alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.
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