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Nuovo protocollo antri-Covid, resoconto della riunione di oggi


Nel corso di una riunione via web che si è tenuta oggi, 30.03.2022, l’amministrazione ha proposto alle organizzazioni sindacali un nuovo testobase, per giungere alla stipula di un altro protocollo di sicurezza anti-Covid. La stipula di un nuovo protocollo è necessaria perché, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, che avverrà alla mezzanotte di domani, i dirigenti scolastici non saranno più coperti dall’esimente della responsabilità per i contagi tra il personale che dovessero verificarsi dal 1° aprile. L’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 prevede, infatti, che i dirigenti scolastici non vadano incontro a responsabilità, in caso di contagi tra il personale, qualora siano stati rispettati i protocolli di sicurezza. E siccome la vigenza del protocollo attuale cesserà i suoi effetti al decorso del 31 marzo, è necessario stipularne uno nuovo, che possa dispiegare effetti non appena il vecchio protocollo non risulterà più in vigore. Il nuovo testo non fa altro che ricalcare le nuove disposizioni facendo salve le vecchie pattuizioni ancora utilizzabili. Ma non tiene conto del fatto che, proprio per effetto delle nuove disposizioni, è sorta una situazione giuridica del tutto nuova, che riguarda i docenti inadempimenti all’obbligo vaccinale che dal 1° aprile dovranno riprendere servizio, ma non potranno entrare in classe per insegnare. Bypassando totalmente il tavolo negoziale sulla sicurezza, il ministero, il 28 marzo scorso, ha emanato una circolare (la 620) con la quale ha equiparato gli insegnanti che si troveranno in questa particolare situazione ai docenti inidonei. La nostra delegazione ha fatto presente che l’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 riguarda essenzialmente la sicurezza dei lavoratori, perchè discende dall’art. 2087 del codice civile, espressamente citato in tale norma.

Conseguentemente, in assenza di una clausola negoziale, da inserire nel nuovo protocollo sulla sicurezza, riguardante questa tipologia di personale, il protocollo risulterebbe nullo (in quanto carente nell’oggetto) proprio perché in contrasto con la norma di legge (l’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020) da cui dovrebbe discendere

Abbiamo fatto presente, inoltre, che trattare i docenti inadempimenti all’obbligo vaccinale come se fossero inidonei, risulterebbe in violazione delle disposizioni che regolano l’inidoneità. Disposizioni speciali che, peraltro, prevedono che tale stato, per poter sussistere, debba essere previamente accertato da un’apposita commissione sanitaria e, in ogni caso, possa sussistere solo in presenza di patologie ostative dell’ordinario svolgimento della prestazione. Non solo. L’utilizzo dei docenti inadempimenti all’obbligo vaccinale in compiti diversi da quelli strettamente collegati alla docenza, oltre che ascrivibile ad ipotesi di demansionamento (espressamente vietato dall’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001) determinerebbe una sorta di raddoppio del rischio di contagio a causa dell’applicazione dell’orario del personale Ata ai docenti interessati (36 ore). Un altro fattore critico della proposta dell’amministrazione è costituito dal fatto che il personale docente non sia stato considerato, ai fini del numero massimo di contagi consentiti in ogni classe, affinchè possa essere applicato il regime dell’autosorveglianza. E anche questo aspetto risulta in contrasto con il presupposto previsto dalla legge, che è quello di tutelare la salute dei lavoratori. La riunione si è conclusa senza che l’amministrazione abbia preso impegni per rimuovere questi elementi di criticità ed è stata aggiornata a domani.


La Delegazione FGU GILDA UNAMS

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