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RICONOSCIMENTO ANNO 2013: UN CHIARIMENTO


PUBBLICHIAMO UNA NOTA DELL'USR LOMBARDIA IN MERITO ALLE DIFFIDE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE CARRIERA


Oggetto: diffide del personale della scuola per il riconoscimento del servizio prestato nel corso dell'anno 2013, ai fini della progressione di carriera e dell'adeguamento stipendiale – considerazioni e indicazioni Con riferimento alle diffide, che in gran numero stanno pervenendo agli Uffici ed alle istituzioni scolastiche dell’U.S.R. per la Lombardia da parte di personale ATA e docente che chiede il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel corso dell’anno 2013, il conseguente adeguamento della posizione retributiva e della progressione di carriera, nonché la liquidazione delle relative differenze stipendiali, pare opportuno fornire alcune essenziali avvertenze ai fini della loro gestione. In attesa di specifiche indicazioni a riguardo da parte dei competenti Uffici ministeriali, pare anzitutto consigliabile provvedere alla protocollazione ed alla conservazione delle diffide in parola che, come noto, sono inviate ai fini interruttivi di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza dei diritti maturati dal dipendente interessato nell'anno 2013. Ciò al fine di evitare la loro dispersione e di consentire eventuali periodiche rilevazioni del numero sia degli atti notificati sia dei dipendenti interessati. Quanto al merito degli atti di diffida, con cui il personale interessato chiede la corretta applicazione della sentenza n.178/2015 della Corte costituzionale che ha sancito illegittimità del blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013 relativamente all'anno 2013, ci si limita a ribadire che, a legislazione vigente, l’anno 2013 non è utile al personale scolastico ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Il D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 ha infatti prorogato sino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con ulteriori modificazioni, dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010. Quest’ultimo articolo disponeva: «gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.»


Mentre l’utilità ai fini stipendiali degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata grazie a successivi interventi normativi e negoziali, il 2013 non resta utile ai predetti fini. Quanto all’anno 2014, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 2014, recante “Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola” ha chiarito che lo stesso è utile per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Conclusivamente, se per l'anno 2014 non trova applicazione, il blocco previsto dalla manovra correttiva del D.L. n.78/2010 resta invece operativo per l'anno 2013, al momento non interessato da alcuna diversa indicazione normativa.


Tanto brevemente chiarito, si ritiene opportuno e prudente rinviare ogni miglior difesa in argomento all’eventuale fase dei giudizi che dovessero essere instaurati dagli interessati, lasciando facoltà alle SS.LL. di contestare il contenuto delle diffide, tenuto conto che le stesse, allo stato, non possono trovare accoglimento.


Si ringrazia per la consueta collaborazione.


IL DIRETTORE GENERALE

Luciana VOLTA


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