CONGEDO PARENTALE: nuove disposizioni
- GildaPECH
- 4 giorni fa
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Riferimenti normativi principali
Le nuove disposizioni sui congedi parentali sono regolate dai seguenti testi normativi:
• D. Lgs. n. 151/2001: Testo unico sulla tutela di maternità e paternità.
• D. Lgs. n. 80/2015: Misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata.
• D. Lgs. n. 105/2022: Attuazione della direttiva UE sull’equilibrio vita-lavoro.
• CCNL Istruzione e Ricerca (18/01/2024), art. 34.
• Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.
• Circolare INPS n. 95 del 26/05/2025
• Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.
Principali novità introdotte
1. Retribuzione potenziata per il secondo mese di congedo:
Per il secondo mese di congedo parentale usufruito entro il sesto anno di vita del bambino, la retribuzione è portata all'80%, rendendo permanente una misura inizialmente prevista solo per il 2024.
2. Aumento della retribuzione per il terzo mese:
La retribuzione per il terzo mese di congedo di maternità o paternità sale dal 30% all'80%, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino.
Specificità per il personale scolastico
Grazie al contratto collettivo di settore, il personale della scuola beneficia di condizioni migliorative: • Primo mese di congedo: retribuito al 100% fino ai 14 anni del bambino.
• Secondo e terzo mese: retribuiti all'80% se fruiti entro i 6 anni; retribuiti al 30% se fruiti dai 7 ai 14 anni.
• Ulteriori 6 mesi: retribuiti al 30% fino ai 14 anni del bambino.
• Il padre può arrivare a fruire fino a 7 mesi di congedo parentale, ma solo se ne utilizza almeno 3 mesi interi o frazionati.
• Resta fermo che, pur potendo i genitori usufruire complessivamente di 10 mesi (11 mesi nel caso di 7 mesi padre), di congedo parentale, solo 9 mesi sono indennizzati: i restanti non danno diritto ad alcuna indennità salvo in casi particolari, cioè quando il reddito personale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Riepilogo delle condizioni (valide dal 2025)
Periodo di congedo Retribuzione
Primo mese | 100% fino ai 14 anni |
Secondo mese | 80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 14 anni |
Terzo mese | 80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 14 anni |
Restanti 6 mesi | 30% fino ai 14 anni |
Precisazioni • Il nuovo incremento della retribuzione non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.
• Per i congedi terminati nel corso del 2024: o È confermato l'elevamento all'80% per il secondo mese. o Il terzo mese rimane retribuito al 30%. o Questo aumento, introdotto dalla legge di bilancio 2024, può essere usufruito anche oltre il 2024 grazie alla Legge di Bilancio 2025. • Restano esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023, che continuano a seguire le modalità di retribuzione previste in precedenza.
Sebbene il congedo parentale sia usufruibile entro il 14° anno di vita del bambino:
L’aumento all’80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruiti entro il 6° anno di vita.
Se fruiti successivamente (ma entro il 14° anno), la retribuzione è pari al 30%.
Congedi parentali: diritti complessivi
Con le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022:
• Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 14° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
• Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 14° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
• Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6 mesi).
Esempi
Esempio 1 – docente madre a tempo indeterminato
• Figlio nato il 15 marzo 2025.
• La docente termina il congedo di maternità il 15 luglio 2025.
• Decide di utilizzare il congedo parentale dal 1° settembre al 30 novembre 2025.
Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all’80% della retribuzione, perché:
• il figlio è nato dopo il 1° gennaio 2025;
• i 3 mesi sono fruiti entro i 6 anni;
• il contratto è attivo al momento della fruizione.
Esempio 2 – Docente padre a tempo determinato (30/06)
• Figlia nata il 20 ottobre 2024.
• Madre disoccupata.
• Il docente termina il congedo di paternità obbligatorio il 20 novembre 2024.
• Richiede 2 mesi di congedo parentale: dal 1° gennaio al 29 febbraio 2025.
Ha diritto ad 1 mese al 100% e 1 mese all’80%, perché:
• il congedo è fruito dopo il 1° gennaio 2025;
• rientrano nel periodo coperto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024;
• il terzo mese non è spettante, perché la madre non è lavoratrice dipendente, e il figlio è nato prima del 2025 e il padre ha terminato il congedo di paternità prima del 31/12/2025.
Esempio 3 – Due docenti entrambi di ruolo
• Figlio adottato il 1° giugno 2025.
• Entrambi fruiscono del congedo parentale in forma alternata:
o Madre: luglio e settembre 2025.
o Padre: agosto 2025.
La madre ha diritto ad 1 mese al 100%, entrambi hanno diritto a 1 mese ciascuno all’80% per i primi i mesi successivi.
Esempio 4 – Docente madre in maternità post-partum
• Parto: 15 ottobre 2024.
• Maternità obbligatoria dal 15 ottobre 2024 al 15 febbraio 2025.
• Chiede congedo parentale dal 1° marzo 2025.
Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all’80%, perché:
• la maternità si conclude dopo il 31 dicembre 2024; • il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025;
• è una lavoratrice dipendente.
A cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)




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