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CONGEDO PARENTALE: nuove disposizioni

 

Riferimenti normativi principali


Le nuove disposizioni sui congedi parentali sono regolate dai seguenti testi normativi:

•      D. Lgs. n. 151/2001: Testo unico sulla tutela di maternità e paternità.

•      D. Lgs. n. 80/2015: Misure per la conciliazione tra lavoro e vita privata.

•      D. Lgs. n. 105/2022: Attuazione della direttiva UE sull’equilibrio vita-lavoro.

•      CCNL Istruzione e Ricerca (18/01/2024), art. 34.

•      Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.

•      Circolare INPS n. 95 del 26/05/2025

•      Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025): Introduzione delle nuove misure sui congedi parentali.

 

Principali novità introdotte

1.      Retribuzione potenziata per il secondo mese di congedo:

Per il secondo mese di congedo parentale usufruito entro il sesto anno di vita del bambino, la retribuzione è portata all'80%, rendendo permanente una misura inizialmente prevista solo per il 2024.

2.      Aumento della retribuzione per il terzo mese:

La retribuzione per il terzo mese di congedo di maternità o paternità sale dal 30% all'80%, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Specificità per il personale scolastico

Grazie al contratto collettivo di settore, il personale della scuola beneficia di condizioni migliorative: • Primo mese di congedo: retribuito al 100% fino ai 14 anni del bambino.

•      Secondo e terzo mese: retribuiti all'80% se fruiti entro i 6 anni; retribuiti al 30% se fruiti dai 7 ai 14 anni.

•      Ulteriori 6 mesi: retribuiti al 30% fino ai 14 anni del bambino.

•      Il padre può arrivare a fruire fino a 7 mesi di congedo parentale, ma solo se ne utilizza almeno 3 mesi interi o frazionati.

•      Resta fermo che, pur potendo i genitori usufruire complessivamente di 10 mesi (11 mesi nel caso di 7 mesi padre), di congedo parentale, solo 9 mesi sono indennizzati: i restanti non danno diritto ad alcuna indennità salvo in casi particolari, cioè quando il reddito personale  del richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

 

Riepilogo delle condizioni (valide dal 2025)

Periodo di congedo Retribuzione

Primo mese      

100% fino ai 14 anni

Secondo mese 

80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 14 anni

Terzo mese       

80% entro i 6 anni, 30% dai 7 ai 14 anni

Restanti 6 mesi

30% fino ai 14 anni

Precisazioni • Il nuovo incremento della retribuzione non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

•      Per i congedi terminati nel corso del 2024: o È confermato l'elevamento all'80% per il secondo mese. o Il terzo mese rimane retribuito al 30%. o Questo aumento, introdotto dalla legge di bilancio 2024, può essere usufruito anche oltre il 2024 grazie alla Legge di Bilancio 2025. • Restano esclusi i congedi terminati entro il 31 dicembre 2023, che continuano a seguire le modalità di retribuzione previste in precedenza.


Sebbene il congedo parentale sia usufruibile entro il 14° anno di vita del bambino:

  • L’aumento all’80% per il 2° e 3° mese si applica solo se fruiti entro il 6° anno di vita.

  •  Se fruiti successivamente (ma entro il 14° anno), la retribuzione è pari al 30%.

 

Congedi parentali: diritti complessivi

Con le modifiche del D. Lgs. n. 105/2022:

•      Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 14° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

•      Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, usufruibili fino al 14° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

•      Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6 mesi).

 

 

 

 

Esempi

 

Esempio 1 – docente madre a tempo indeterminato

•      Figlio nato il 15 marzo 2025.

•      La docente termina il congedo di maternità il 15 luglio 2025.

•      Decide di utilizzare il congedo parentale dal 1° settembre al 30 novembre 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all’80% della retribuzione, perché:

•      il figlio è nato dopo il 1° gennaio 2025;

•      i 3 mesi sono fruiti entro i 6 anni;

•      il contratto è attivo al momento della fruizione.

 

Esempio 2 – Docente padre a tempo determinato (30/06)

•      Figlia nata il 20 ottobre 2024.

•      Madre disoccupata.

•      Il docente termina il congedo di paternità obbligatorio il 20 novembre 2024.

•      Richiede 2 mesi di congedo parentale: dal 1° gennaio al 29 febbraio 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 1 mese all’80%, perché:

•      il congedo è fruito dopo il 1° gennaio 2025;

•      rientrano nel periodo coperto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024;

•      il terzo mese non è spettante, perché la madre non è lavoratrice dipendente, e il figlio è nato prima del 2025 e il padre ha terminato il congedo di paternità prima del 31/12/2025.

 

Esempio 3 – Due docenti entrambi di ruolo

•      Figlio adottato il 1° giugno 2025.

•      Entrambi fruiscono del congedo parentale in forma alternata:

o    Madre: luglio e settembre 2025.

o    Padre: agosto 2025.

La madre ha diritto ad 1 mese al 100%, entrambi hanno diritto a 1 mese ciascuno all’80% per i primi i mesi successivi.

 

Esempio 4 – Docente madre in maternità post-partum

•      Parto: 15 ottobre 2024.

•      Maternità obbligatoria dal 15 ottobre 2024 al 15 febbraio 2025.

•      Chiede congedo parentale dal 1° marzo 2025.

Ha diritto ad 1 mese al 100% e 2 mesi all’80%, perché:

•      la maternità si conclude dopo il 31 dicembre 2024; • il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025;

•      è una lavoratrice dipendente.


A cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti) 

 

 


 
 
 

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