L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO NON E' EQUIPARATO ALLA MALATTIA: LA NOTA INPS DEL 9 OTTOBRE 2020
Il docente posto in isolamento fiduciario è obbligato alla DAD?
Il messaggio n°3653 del 09/10/2020 dell'INPS distingue tra isolamento fiduciario e malattia vera e propria.
Nel primo caso "... la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione....".
Poichè la DAD non è ad oggi ancora una prestazione ancora riconosciuta nel CCNL, non può intendersi come obbligatoria ma semplicemente una disponibilità del dipendente, che può quindi eventualmente anche rifiutarsi.
Invece nel secondo caso "....malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno...."
In tal caso ricorrono le tutele previste ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sulla equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero (quindi senza trattenuta stipendiale).
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