
A giorni è attesa l' O.M. che fisserà le nuove finestre per la mobilità 2025/2026. Il 29 gennaio è stato firmato il nuovo CCNI mobilità comparto scuola.
Qui in sintesi le principali novita:
Il testo dell’ipotesi di CCNI ha confermato l’accordo dello scorso anno per quanto riguarda i vincoli, ampliando la platea di coloro che possono usufruire delle deroghe. Vediamo nel dettaglio le parti dell’accordo acquisite nell’ipotesi di CCNI:
preferenza di sede intesa come istituzione scolastica richiesta in modo puntuale; (art 2. comma 2 CCNI); deroghe ai vincoli a tutela della genitorialità e dei caregivers in applicazione dell’ art. 34 CCNL 2019/21 (art 2 comma 6);
caregivers compresi i soggetti tutelati dall’art. 2 commi 2 e 3 della legge 118/1971 possibilità di produrre domanda di mobilità interprovinciale per coloro che hanno ottenuto il movimento su preferenza sintetica. Novità CCNI:
ampliamento deroghe per i genitori di figli minori fino a 16 anni e di figli di genitori ultrasessantacinquenni.
Possibilità di produrre domanda per coloro che hanno ottenuto il movimento su preferenza di distretto subcomunale anche in prima fase.
I vincoli operano nei seguenti casi:
docenti trasferiti su preferenza di sede puntuale in ciascuna delle tre fasi della mobilità (per sede s'intende l'istituzione scolastica) art 2 comma 2 CCNI ;
docenti immessi con decorrenza giuridica 1/9/2023 e 1/9/2024 che non rientrano nei casi per i quali è prevista una deroga. Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dall’ art. 13, comma 5 del decreto legislativo 59/2017, sono validi:
gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo
Le deroghe valgono per docenti che rientrano nelle seguenti situazioni:
Genitori di figlio minore di anni 16 che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità . Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età ;
coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001; coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).
figli di genitori ultrasessantacinquenni, ossia che compiono i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante(a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).
I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere.
Si legga il testo degli articoli citati nelle slide successive per tutti gli approfondimenti:
Kommentarer