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RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: LE FAQ


Quando si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?

La domanda riguarda il personale in ruolo e può essere fatta dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. Ovviamente il nostro consiglio è quello di presentarla l’anno scolastico successivo a quello in cui abbiamo svolto l’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti.

In che modo si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera.

Quindi la compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere “accompagnata” alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo.

Quali servizi posso dichiarare?

Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.

Vale il servizio svolto nelle scuole paritarie?

A nostro avviso I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili. Fare ricorso non ci appare una buona idea, perché al di là dei post pubblicitari che appaiono in rete, le ultime sentenze sono abbastanza concordi nel rilevare che l’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private merita lo stesso riconoscimento di quello impartito nelle scuole pubbliche, ma questo non comprende “l’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato”.

Ci sono delle eccezioni a quello che avete scritto nella domanda precedente?

Come capita spesso in Italia, la risposta è sì. Sono valutabili i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).

Cosa significa parificate e pareggiate?

Le scuole paritarie sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico.

La scuola parificata è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali. Quella pareggiata è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.

Io ho lavorato nelle scuole dell’infanzia del mio comune, posso inserire questi servizi?

I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.

Ci sono altri servizi, oltre a quelli sulla scuola, che possono inserire nella dichiarazione dei servizi?

Oltre ai casi che abbiamo evidenziato nel precedente post, sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

E il servizio militare, o di leva?

Il servizio militare di leva o equiparato, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 della legge 24.12.1986, n. 958 ( ossia dal 30.01.1987 o a cavallo di tale data ), è valido, per l’intera durata (mesi e giorni), anche non in costanza d’impiego o di servizio, e a prescindere dal possesso del titolo di studio, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale – e questo secondo la Cir. Dip. Funz. Pubblica del 20/02/1992, n. 85749, e la C.M. 29 del 03/01/1996.

Attenzione, l’Italia ha abolito la leva obbligatoria il 29 luglio 2004, e l’ultimo giorno di naja è stato il 30 giugno 2005. Se abbiamo svolto il servizio civile dopo tale termine, e se non è sostitutivo del servizio di leva non può essere dichiarato.

Come funziona la ricostruzione di carriera?

La scuola che farà la ricostruzione di carriera determinerà quanti sono gli anni di scuola in cui abbiamo fatto almeno 180 giorni di servizio. Di qquesti i primi quattro verranno considerati per intero – ovvero 12 mesi -, e i restanti verranno considerati solo per i due terzi – ovvero 8 mesi.

Questo terzo che non mi viene considerato, potrò mai recuperarlo?

Le norme attualmente vigenti consentono ai docenti di ruolo che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di servizio, di recuperare, ai soli fini economici, il periodo che è stato decurtato durante la prima ricostruzione della carriera.

Mi conviene fare ricorso per vedermi riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo?

Non si può dare un risposta definitiva senza sapere quale è la vostra carriera pre-ruolo. Se avete diversi anni di precariato con contratti fino al 31 agosto, è una strada che può convenire.

Dovete considerare che se scegliete la strada del ricorso vi verrà attribuito il servizio effettivamente svolto, per cui se in un anno scolastico ho lavorato, ad esempio, dal 15 ottobre al 30 giugno dell’anno successivo, l’anzianità che mi verrà calcolata sarà di 9 mesi e mezzo.

Qual'è il termine massimo per la richiesta di ricostruzione?

La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova. L’istanza presentata oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre- ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.)




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